Art. 14. Durata 1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015. 2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI .