(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                               Durata 
 
    1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente  Convenzione
saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015. 
    2. Le parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo
delle  medesime  condizioni  e  modalita'  di  cui  alla   precedente
Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni,
non  oltre  la  scadenza  della  concessione  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo,  prevista  dall'art.  49  del  Testo   Unico   della
radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.
177. 
    3. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria e la  Rai  Radiotelevisione  italiana  si
impegnano  ad  adeguare  la  presente  convenzione   alla   normativa
sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed  in  rapporto  agli
adeguamenti del contratto nazionale  di  servizio  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico e la RAI .