(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                         Accordi applicativi 
 
    1. Le Parti  convengono  che  costituira'  oggetto  di  specifica
trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune  intesa
tra le Parti,  la  disciplina  di  eventuali  prestazioni  aggiuntive
rispetto a quelle previste nel presente accordo, che,  se  condivise,
si  tradurranno  in  separati  accordi  applicativi   alla   presente
convenzione.