Art. 16. Esecutivita' 1. La presente convenzione viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente art. 12, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. p. la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria Sepe p. la RAI-Radiotelevisione italiana Spa Tarantola