(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                            Esecutivita' 
 
    1. La  presente  convenzione  viene  approvata  con  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la
durata di cui  al  precedente  art.  12,  diventa  esecutiva  per  la
Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria dopo  la  registrazione  da  parte  degli
organi di controllo. 
 
                         p. la Presidenza del Consiglio dei ministri 
                         Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
                                              Sepe 
p. la RAI-Radiotelevisione italiana Spa 
                Tarantola