Art. 2. Produzione e diffusione delle trasmissioni radiotelevisive 1. La RAI si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in friulano, italiano ed in lingua slovena, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella misura di: n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena; n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in friulano; n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in italiano; n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena. 2. La RAI si impegna alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella misura di: n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese; n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese. 3. Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici, e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.