Art. 4. Commissioni consultive 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria puo' avvalersi, ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza relativi all'attuazione della presente convenzione, delle seguenti Commissioni: per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Commissione di cui all'art. 6 dell' "Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la societa' per azioni R.A.I.- Radiotelevisione Italiana Spa per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione", approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate; per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, di un'apposita Commissione, composta da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.