(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                       Commissioni consultive 
 
    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria puo' avvalersi, ai fini  degli  ulteriori
adempimenti di  competenza  relativi  all'attuazione  della  presente
convenzione, delle seguenti Commissioni: 
      per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive  nella
Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia,  della  Commissione  di  cui
all'art. 6 dell' "Atto aggiuntivo stipulato  tra  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  il   Ministero   delle   Poste   e   delle
Telecomunicazioni e la societa' per azioni  R.A.I.-  Radiotelevisione
Italiana Spa  per  la  estensione  al  territorio  di  Trieste  della
convenzione 26 gennaio 1952, approvata  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la  concessione
in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di  radioaudizione  e  di
televisione", approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n.
308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti
della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate; 
      per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive  nella
Regione Autonoma Valle d'Aosta, di un'apposita Commissione,  composta
da funzionari della stessa Presidenza del  Consiglio  -  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria e del  Dipartimento  per  gli  Affari
regionali, del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  alle  cui  riunioni  possono  essere
chiamati a partecipare rappresentanti della RAI,  degli  organismi  e
delle istituzioni interessate.