Art. 7. Corrispettivo 1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 1, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla RAI, per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila/00), comprensivo di IVA di legge, oltre un importo annuo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano. 2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2, comma 2, della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla RAI, per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) comprensivo di IVA di legge. 3. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012 n.192 - entro 30 gg dalla date di ricezione delle fatture posticipate annue, emesse dalla RAI alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonche' di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo. 4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui alla normativa vigente - i competenti Ispettorati territoriali del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria le dichiarazioni attestanti l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.