(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                            Corrispettivo 
 
    1. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2,  comma  1,
della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla  RAI,
per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo
pari   ad    euro    11.600.000,00    (undicimilioniseicentomila/00),
comprensivo di IVA di legge, oltre  un  importo  annuo  pari  a  euro
200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA  di  legge,  per  le
trasmissioni radiofoniche in friulano. 
    2. Per le prestazioni dei servizi indicati all'art. 2,  comma  2,
della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrisponde alla  RAI,
per ciascun anno di durata della convenzione stessa, un corrispettivo
pari ad euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) comprensivo  di
IVA di legge. 
    3. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza
al decreto legislativo del 9 novembre 2012 n.192 - entro 30 gg  dalla
date di ricezione delle fatture posticipate annue, emesse  dalla  RAI
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, corredate di  dichiarazioni  sostitutive
di atto  di  notorieta',  sottoscritte  da  un  procuratore  all'uopo
delegato e munito dei relativi poteri,  recanti  l'indicazione  delle
ore  trasmesse,  nonche'  di  relazioni  di  sintesi  relative   alle
programmazioni radiotelevisive di ciascun  anno  di  riferimento.  Le
fatture non potranno essere emesse da RAI  in  epoca  antecedente  la
verifica della conformita' delle prestazioni  di  cui  al  successivo
comma 4 del presente articolo. 
    4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini
di cui alla normativa vigente - i competenti Ispettorati territoriali
del Dipartimento per le Comunicazioni del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  le  dichiarazioni
attestanti l'effettivita' delle trasmissioni  di  cui  alla  presente
convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione
medesima.