Art. 8. Deposito cauzionale 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 684.000,00 (seicentottantaquattromila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. 2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.