(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                       Detrazioni e penalita' 
 
    1. In  caso  di  inadempienza  della  RAI  nell'espletamento  dei
servizi previsti all'art. 2, non dovuta a cause di forza maggiore, la
fattura deve contenere,  in  detrazione  dai  corrispettivi  previsti
dall'art. 7, commi 1 e 2, il valore  dell'eventuale  diminuzione  del
numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al  numero  di  ore
indicate dall'art. l della presente convenzione, secondo  i  seguenti
parametri: 
      euro  581,32  (cinquecentottantuno/32)  per  ciascuna  ora   di
trasmissione radiofonica in lingua slovena; 
      euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora  di  trasmissione
radiofonica in lingua italiana; 
      euro 180,76 (centottanta/76) per ciascuna ora  di  trasmissione
radiofonica in lingua friulana; 
      euro 16.526,62 (sedicimilacinquecentoventisei/62) per  ciascuna
ora di trasmissione televisiva in lingua slovena; 
      euro 3.476,27 (tremilaquattrocentosettantasei/27) per  ciascuna
ora di trasmissione radiofonica in lingua francese; 
      euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna  ora
di trasmissione televisiva in lingua francese. 
    2. Superato il 10%  delle  ore  non  trasmesse  vengono  altresi'
applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: 
      a) euro 955,44 (novecentocinquantacinque/94) per ciascun giorno
di   ritardo   nella   consegna   del   palinsesto   dei    programmi
radiotelevisivi di cui all'art. 3 comma 1, oltre il termine  previsto
dal  medesimo  articolo,  con  riferimento  ai  programmi  in  lingua
slovena, italiana e friulana; 
      b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46)  per  ciascun  giorno  di
ritardo nella consegna del palinsesto dei  programmi  radiotelevisivi
di cui all'art. 3 comma 1, oltre il  termine  previsto  dal  medesimo
articolo, con riferimento ai programmi in lingua francese; 
      c) euro 206,58 (duecentosei/58) per ciascuna ora non  trasmessa
dei programmi radiofonici in lingua slovena, da applicare  al  numero
di ore non trasmesse; 
      d) euro 61,97(sessantuno/97) per ciascuna ora non trasmessa dei
programmi radiofonici in lingua friulana, da applicare al  numero  di
ore non trasmesse; 
      e) euro 61,97 (sessantuno/97) per ciascuna  ora  non  trasmessa
dei programmi radiofonici in lingua italiana da applicare  al  numero
di ore non trasmesse; 
      f)  euro   5.422,80   (cinquemilaquattrocentoventidue/80)   per
ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua slovena
da applicare al numero di ore non trasmesse; 
      g) euro  1.032,91  (milletrentadue/91)  per  ciascuna  ora  non
trasmessa dei programmi radiofonici in lingua francese  da  applicare
al numero di ore non trasmesse; 
      h)   euro    5.164,57(cinquemilacentosessantaquattro/57)    per
ciascuna  ora  non  trasmessa  dei  programmi  televisivi  in  lingua
francese da applicare al numero di ore non trasmesse. 
    3.  Tale  ridotto  adempimento  non  genera  responsabilita',  ma
soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato  da
giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 
    4. Il pagamento della suddetta penalita' non  esonera  la  RAI  a
eventuale responsabilita' verso i terzi. 
    5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta della  committente.  Trascorso
tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente  dal
corrispettivo di cui al precedente art. 7. 
    6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non
inferiore al  50%  delle  ore  complessive  di  trasmissione  di  cui
all'art.  2),  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
notifica,  puo'  disporre  l'immediata  risoluzione  della   presente
convenzione.