Art. 4 Fase di prima applicazione 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, creano sul proprio sito web istituzionale l'apposita sezione di cui all'art. 2, comma 1. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, contestualmente alla pubblicazione degli scadenzari, comunicano gli stessi al Dipartimento della funzione pubblica con le modalita' di cui al medesimo art. 3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2013 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171