Art. 10 Termini di presentazione delle domande di agevolazione 1. Con successivo provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero e' stabilito il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2013 Il Ministro: Zanonato Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 365