Art. 10 
 
 
       Termini di presentazione delle domande di agevolazione 
 
  1.  Con  successivo  provvedimento  del  Direttore   generale   per
l'incentivazione delle attivita'  imprenditoriali  del  Ministero  e'
stabilito il termine  iniziale  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998,  n.  123,  le   imprese   hanno   diritto   alle   agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili.  Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  Direttore
generale per  l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n.  10,  foglio  n.
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