Art. 6 Aiuto per l'avvio di nuove imprese 1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 con sede legale e operativa ubicata nel territorio del cratere sismico aquilano e' concesso un contributo in relazione ai costi sostenuti nei primi quattro anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che prevedono l'introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2, l'importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria, come eventualmente rideterminato a seguito della valutazione di congruita' di cui all'art. 9, comma 2, del decreto e' pari a euro 50.000,00, per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 nell'arco di quattro anni dalla data di presentazione della domanda. 3. Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile di cui al comma 2, l'intensita' dell'aiuto concesso a ciascuna impresa beneficiaria e' pari: a) per i primi tre anni dalla data di presentazione della domanda, al 35% dei costi ammissibili di cui all'art. 7 del decreto; b) per il successivo, quarto anno dalla data di presentazione della domanda, al 25% dei costi ammissibili di cui all'art. 7 del decreto.