Art. 6 
 
 
                 Aiuto per l'avvio di nuove imprese 
 
  1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.  5  con  sede  legale  e
operativa ubicata nel territorio  del  cratere  sismico  aquilano  e'
concesso un contributo in relazione  ai  costi  sostenuti  nei  primi
quattro anni a decorrere dalla data di presentazione  della  domanda.
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa  che  prevedono
l'introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o  che
sono orientati a nuovi mercati. 
  2. Fermo restando quanto previsto all'art. 2,  comma  2,  l'importo
annuo massimo  del  contributo  concedibile  in  favore  di  ciascuna
impresa beneficiaria,  come  eventualmente  rideterminato  a  seguito
della valutazione di congruita' di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del
decreto e' pari a euro 50.000,00, per un  ammontare  di  agevolazione
complessivamente concedibile in favore di  ciascuna  impresa  pari  a
euro 200.000,00 nell'arco di quattro anni dalla data di presentazione
della domanda. 
  3. Nel rispetto dei limiti massimi del  contributo  concedibile  di
cui al comma 2, l'intensita' dell'aiuto concesso a  ciascuna  impresa
beneficiaria e' pari: 
    a) per i  primi  tre  anni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda, al 35% dei costi ammissibili di cui all'art. 7 del decreto; 
    b) per il successivo, quarto anno  dalla  data  di  presentazione
della domanda, al 25% dei costi ammissibili di  cui  all'art.  7  del
decreto.