Art. 9 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui ai Titoli II e III del  presente  decreto
sono cumulabili tra loro nei limiti di quanto  previsto  all'art.  2,
comma  2,  nonche'  con  altre  agevolazioni  concesse  al   soggetto
beneficiario   nei   limiti   previsti   dalla   vigente   disciplina
comunitaria.