Art. 10 
 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito del procedimento istruttorio di  cui  all'art.  9,  il
Soggetto  gestore  adotta  il  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni. 
  2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua  il
soggetto beneficiario e le caratteristiche del  progetto  finanziato,
indica le spese ammissibili, le spese ritenute  non  ammissibili,  la
forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi  e
le  modalita'  per  l'attuazione  dell'iniziativa,   stabilisce   gli
obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 
  3. Il  Soggetto  gestore  trasmette  al  soggetto  beneficiario  il
provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  al  comma  1
unitamente  all'elenco  della  documentazione   necessaria   per   la
sottoscrizione del contratto di contributo in conto  impianti  e  del
contratto   di   finanziamento   agevolato,   se    previsto;    tale
documentazione deve essere trasmessa al  Soggetto  gestore  entro  30
giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione delle
agevolazioni. 
  4. Il Soggetto gestore,  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione di cui al comma 3, provvede  a  sottoscrivere  con  il
soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti ed
a stipulare il contratto di finanziamento agevolato, se previsto, che
disciplina le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi per il soggetto beneficiario.