Art. 10 Concessione delle agevolazioni 1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 9, il Soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. 2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, se previsto; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, provvede a sottoscrivere con il soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti ed a stipulare il contratto di finanziamento agevolato, se previsto, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.