Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori (SAL), ciascuno non inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 30 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a scalare a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2013, n. 19. 2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it. 3. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4, se previsto.