Art. 11 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai
soggetti beneficiari avviene sulla  base  di  fatturazioni  di  spesa
debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa  su
ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori  (SAL),
ciascuno non inferiore al 30 per cento delle  spese  ammissibili.  E'
fatta  salva  la  possibilita'  per  il  soggetto   beneficiario   di
richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione  a  titolo
di anticipazione, svincolata  dall'avanzamento  del  programma  degli
investimenti,  di  importo  non  superiore  al  30  per  cento  delle
agevolazioni  complessivamente  concesse,  previa  presentazione   di
idonea fideiussione bancaria  o  polizza  fideiussoria  a  scalare  a
favore  del  Soggetto  gestore,  di   pari   importo,   irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta,  redatta  utilizzando
lo schema di cui alla circolare del Ministero 21  dicembre  2012,  n.
43138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 23 gennaio 2013, n. 19. 
  2. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e  alle
modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui  al
presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da  utilizzare
sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del
sito http://www.invitalia.it. 
  3. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle  singole  quote
di agevolazione previa effettuazione della verifica  in  merito  alla
vigenza e alla regolarita'  contributiva  del  soggetto  beneficiario
nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto  di  contributo
in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato  di  cui
all'art. 10, comma 4, se previsto.