Art. 12 
 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni del programma o del  soggetto  beneficiario
devono  essere  tempestivamente  comunicate  al   Soggetto   gestore,
fornendo una documentata motivazione. Fino a quando  le  proposte  di
variazione non sono state approvate,  il  Soggetto  gestore  sospende
l'erogazione delle agevolazioni. 
  2. Il subentro di un nuovo  soggetto  beneficiario  e'  ammissibile
solo se conseguente a fusione,  scissione,  conferimento  o  cessione
d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura
privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al  soggetto
richiedente e/o beneficiario  ne  subentri  un  altro  a  seguito  di
fusione, scissione, conferimento  o  cessione  d'azienda  o  di  ramo
d'azienda, il nuovo soggetto  puo'  richiedere  di  subentrare  nella
titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa,  della  concessione
delle agevolazioni. Ai fini del subentro: 
    a)  il  soggetto  subentrante  sottoscrive,   con   le   medesime
modalita',  le  dichiarazioni,  gli  impegni,  e  gli  obblighi  gia'
sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  in  sede  di   domanda   di
agevolazione e aggiorna i dati  e  le  informazioni  contenute  nella
domanda medesima, limitatamente alla  parte  variata  a  seguito  del
subentro medesimo; 
    b)  il  Soggetto  gestore  verifica,  con  riferimento  al  nuovo
soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto  della
domanda di agevolazione, la sussistenza dei  requisiti  soggettivi  e
oggettivi  per  la  concessione  o  la  conferma  delle  agevolazioni
medesime; 
    c) la dimensione del soggetto  subentrante  e'  rilevata,  con  i
criteri di cui all'art. 4, comma 4, e con riferimento  alla  data  in
cui lo  stesso  diviene  legittimamente  titolare  del  programma  e,
quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui  si
tratta; 
    d)  le  agevolazioni  sono  calcolate  sulla  base  della  misura
agevolativa massima relativa al soggetto  subentrante;  nel  caso  di
concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non  puo',
comunque,  superare   l'importo   indicato   nel   provvedimento   di
concessione originario. Qualora l'operazione  societaria  di  cui  si
tratta abbia effetto nel corso  del  prescritto  quinquennio,  ovvero
triennio per le piccole e medie imprese,  d'obbligo  di  mantenimento
dei beni agevolati, nel calcolo delle  agevolazioni  si  tiene  conto
delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed  a
quello subentrante. 
  3. Il Soggetto gestore procede all'esame delle variazioni di cui al
comma 1, valutando in particolar modo gli  effetti  della  variazione
sul programma degli investimenti e sulla qualificazione del  soggetto
beneficiario, dando tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario
dell'esito dell'attivita' istruttoria effettuata. 
  4. In caso di variazioni del programma di investimento il  Soggetto
gestore verifica la permanenza dei requisiti di validita' tecnica  ed
economica  del  programma  stesso  ed  effettua  il  ricalcolo  delle
agevolazioni, fermo restando  che  le  stesse  non  possono  superare
l'importo indicato nel provvedimento  di  concessione.  Nel  caso  di
contratto di rete la verifica e' riferita al permanere dei  requisiti
di validita' tecnica ed economica  del  programma  proposto  nel  suo
complesso, anche in riferimento a quanto espresso all'art.  5,  comma
5.