Art. 13 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni, controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10, invia al  Soggetto
gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero  al  terzo  nel
caso di piccole e medie imprese, esercizio  successivo  a  quello  di
ultimazione del  programma  agevolato,  una  dichiarazione  resa  dal
proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai  sensi  e
per gli effetti degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Tale  dichiarazione,
fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento  del
programma con l'indicazione degli eventuali beni  dismessi.  Il  dato
relativo allo stato  d'avanzamento  e'  dichiarato  fino  alla  prima
scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata,
incompleta  o  inesatta  dichiarazione  dei   dati   richiesti   puo'
determinare, previa  contestazione  alla  societa'  inadempiente,  la
revoca totale delle agevolazioni concesse. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti
dal Ministero o dal Soggetto gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti  dal  Ministero  o  dal  Soggetto  gestore,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il  mantenimento  delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle  suddette  attivita'
di verifica sono contenute nel  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 10.