Art. 14 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1.  Le  agevolazioni  concesse  in  relazione   ai   programmi   di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle
concesse  a  titolo  «de  minimis»  secondo   quanto   previsto   dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006.