Art. 15 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate totalmente  o  parzialmente  ed  i
relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento
risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario: 
    a) per i beni del medesimo programma  oggetto  della  concessione
abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura,
ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme
statali, regionali o  comunitarie  o  comunque  concesse  da  enti  o
istituzioni pubbliche; 
    b)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento comunitario; 
    c) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due
scadenze previste dal piano di rimborso; 
    e) non porti  a  conclusione,  entro  il  termine  stabilito,  il
programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi  di
forza maggiore  e  le  proroghe  autorizzate  dal  Soggetto  gestore,
ovvero, nel caso previsto  all'art.  5,  comma  8,  il  programma  di
investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e
funzionale; 
    f)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a
procedure concorsuali o cessi l'attivita' per  la  quale  sono  state
concesse  le  agevolazioni,  se  tali   fattispecie   si   realizzano
anteriormente al completamento del programma degli investimenti; 
    g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti nel programma di  investimento  ammesso  alle  agevolazioni,
senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti
aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni  prima  che
siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese,
dal completamento degli investimenti; 
    h) non ripristini, laddove richiesto  dal  Soggetto  gestore,  la
compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    i) trasferisca l'attivita' produttiva in un  ambito  territoriale
diverso prima che siano trascorsi  5  anni,  ovvero  3  anni  per  le
piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; 
    l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto  gestore
circa   l'andamento   dell'attivita'   sociale   e   la   progressiva
realizzazione del programma degli investimenti; 
    m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la  conseguenza
che i prodotti o i servizi finali siano diversi da  quelli  presi  in
esame per la valutazione  dell'iniziativa,  fatta  salva  l'eventuale
autorizzazione del Soggetto gestore; 
    n) non dimostri l'effettivo impiego di capitale proprio  o  mezzi
finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari a  al  25  per
cento del totale delle spese ammissibili; 
    o) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro e  le  norme  sulla  salvaguardia  del
lavoro; 
    p) ometta  di  rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dal
provvedimento di concessione delle agevolazioni e  dai  contratti  di
contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 
  2. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del comma
1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue  ancora
da erogare e deve restituire in tutto o in parte  il  beneficio  gia'
erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti,
delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.  9  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 9