Art. 15 Revoche 1. Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente ed i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario: a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso; e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'art. 5, comma 8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale; f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attivita' per la quale sono state concesse le agevolazioni, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti; g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; h) non ripristini, laddove richiesto dal Soggetto gestore, la compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data di presentazione della domanda di agevolazione; i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore circa l'andamento dell'attivita' sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti; m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore; n) non dimostri l'effettivo impiego di capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari a al 25 per cento del totale delle spese ammissibili; o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro; p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 2. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2013 Il Ministro: Zanonato Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE-MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 9