Art. 5 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale riguardanti una delle seguenti attivita': a) sezione C della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007; b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco, nei limiti indicati nell'allegato n. 1; c) attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1. 2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato n. 1. 3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono: a) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento delle unita' produttive esistenti, in grado di favorire la riconversione produttiva dell'Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; b) l'ampliamento e/o la riqualificazione, tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, di unita' produttive di Imprese del Distretto che soddisfino una delle seguenti condizioni, ovvero, nel caso di domande in forma congiunta presentate con il ricorso al contratto di rete, che tutte le societa' aderenti soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 1) essere titolare o detenere in licenza d'uso almeno un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l'emanazione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti - EPO del «rapporto di ricerca» con esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente validita' in Italia. A tal fine sono considerati solo i brevetti per invenzione la cui domanda di registrazione e' stata presentata nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni e i disegni e modelli che sono stati registrati nel medesimo periodo, esclusivamente nel caso in cui tali titoli di proprieta' industriale siano attinenti all'ambito tecnologico del programma; 2) avere almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni che evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 2 per cento del valore della produzione; 3) essere risultata assegnataria, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero aver richiesto agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione; 4) avere impiegato, negli esercizi 2011 e 2012, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 10 per cento della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, per almeno 3 anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di unita' produttive esistenti che eroghino servizi specialistici volti a favorire la competitivita' delle Imprese del Distretto. 4. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. 5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva ubicata nell'Area del Distretto. Nel caso di contratto di rete i singoli programmi debbono risultare strettamente connessi e funzionali al miglioramento della competitivita' delle imprese aderenti. 6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 1.500.000,00 e non sia superiore a euro 5.000.000,00. Il limite minimo dei programmi di investimento, esclusivamente per le attivita' di servizi di cui al comma 1, lettera c), non deve essere inferiore a euro 800.000,00. 7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, abbiano data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 8. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La data di chiusura del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma degli investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Cio', comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalita' poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procede alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore puo' disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi. 9. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla assunzione del personale espulso dalla filiera produttiva del mobile imbottito dell'Area del Distretto.