Art. 5 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto
i programmi finalizzati al raggiungimento di specifici  obiettivi  di
innovazione,   miglioramento   competitivo   e   tutela    ambientale
riguardanti una delle seguenti attivita': 
    a) sezione C della  classificazione  delle  attivita'  economiche
Ateco 2007; 
    b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di
cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco,  nei  limiti
indicati nell'allegato n. 1; 
    c) attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1. 
  2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), in
conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti  da  disposizioni
comunitarie, non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi
d'investimento  riguardanti  le  attivita'  economiche  relative   ai
settori della siderurgia, della cantieristica navale,  dell'industria
carboniera e delle fibre sintetiche, come  individuate  nell'allegato
n.  1.  Per  quanto  riguarda  il  settore  della  trasformazione   e
commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono
contenute nel medesimo allegato n. 1. 
  3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono: 
    a) la realizzazione di nuove unita'  produttive  o  l'ampliamento
delle  unita'  produttive  esistenti,  in  grado   di   favorire   la
riconversione  produttiva  dell'Area   del   Distretto   in   settori
alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'adozione  di
soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative  rispetto
al mercato di riferimento; 
    b)    l'ampliamento    e/o    la    riqualificazione,     tramite
diversificazione della produzione  in  nuovi  prodotti  aggiuntivi  o
cambiamento fondamentale  del  processo  produttivo  complessivo,  di
unita' produttive di Imprese del Distretto che soddisfino  una  delle
seguenti condizioni, ovvero, nel caso di domande in  forma  congiunta
presentate con il ricorso al contratto di rete, che tutte le societa'
aderenti soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 
      1) essere titolare  o  detenere  in  licenza  d'uso  almeno  un
brevetto per invenzione che  abbia  ottenuto  l'emanazione  da  parte
dell'Ufficio europeo dei brevetti - EPO del «rapporto di ricerca» con
esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato  avente
validita' in Italia. A tal fine sono considerati solo i brevetti  per
invenzione la cui domanda di registrazione e' stata presentata nei  3
anni  precedenti  la  data  di   presentazione   della   domanda   di
agevolazioni e i disegni e modelli  che  sono  stati  registrati  nel
medesimo periodo, esclusivamente nel  caso  in  cui  tali  titoli  di
proprieta' industriale siano  attinenti  all'ambito  tecnologico  del
programma; 
      2) avere almeno  uno  degli  ultimi  tre  bilanci  regolarmente
chiusi e approvati  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazioni che evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari  al
2 per cento del valore della produzione; 
      3) essere risultata assegnataria, nei 3 anni precedenti la data
di  presentazione  della  domanda   di   agevolazioni,   di   risorse
finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero  aver
richiesto agevolazioni sulla base di  norme  comunitarie,  statali  e
regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati  positivamente
dall'amministrazione   competente,   indipendentemente   dalla   loro
effettiva agevolazione; 
      4) avere impiegato, negli esercizi 2011 e 2012, come dipendenti
o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore
al 10 per cento della forza lavoro complessiva, personale in possesso
di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca  presso  un'universita'  italiana  o  straniera,  oppure   in
possesso di laurea e che abbia svolto, per almeno 3  anni,  attivita'
di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero; 
    c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di
unita' produttive esistenti che eroghino servizi specialistici  volti
a favorire la competitivita' delle Imprese del Distretto. 
  4. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo
programma di investimenti.  Uno  stesso  programma  non  puo'  essere
suddiviso in piu' domande di agevolazione. 
  5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente  a  conseguire
gli  obiettivi  previsti  e  riguardare  un'unica  unita'  produttiva
ubicata nell'Area del Distretto. Nel caso  di  contratto  di  rete  i
singoli  programmi  debbono   risultare   strettamente   connessi   e
funzionali  al  miglioramento  della  competitivita'  delle   imprese
aderenti. 
  6. Sono ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi  il  cui  importo
complessivo non sia inferiore a euro 1.500.000,00 e non sia superiore
a euro 5.000.000,00. Il limite minimo dei programmi di  investimento,
esclusivamente per le attivita' di servizi di cui al comma 1, lettera
c), non deve essere inferiore a euro 800.000,00. 
  7.  I  programmi  devono  essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui  all'art.  8.  Per
avvio del programma si intende la data  del  primo  titolo  di  spesa
ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui  titoli
di spesa, ivi compresi  quelli  relativi  ad  acconti,  abbiano  data
antecedente a quella di presentazione della domanda di  agevolazioni,
anche  se  non  rendicontati.   Non   sono   considerate,   ai   fini
dell'individuazione della data  di  avvio  del  programma,  le  spese
riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non  sono  ammissibili
alle agevolazioni i programmi  costituiti  da  investimenti  di  mera
sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 
  8. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di
stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto
di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma  4,  e  comunque
non oltre il 30 giugno  2016.  La  data  di  chiusura  del  programma
coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa  ammissibile.
Entro 30 giorni da tale  data  il  soggetto  beneficiario  deve  dare
comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma  degli
investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del
programma gli investimenti previsti siano stati  realizzati  solo  in
parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli  titoli
di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che
siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza  di  tale  termine.
Cio', comunque, a condizione che le  spese  effettivamente  sostenute
configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e
funzionale  rispetto  alle  finalita'  poste  a  base  del   giudizio
favorevole espresso  in  sede  istruttoria.  In  caso  contrario,  si
procede alla revoca del provvedimento  di  concessione  per  l'intero
importo delle agevolazioni  attribuite.  Su  richiesta  motivata  del
soggetto beneficiario, il Soggetto gestore puo' disporre una  proroga
del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi. 
  9. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del  rispettivo
fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza
dei requisiti professionali,  prioritariamente  alla  assunzione  del
personale espulso  dalla  filiera  produttiva  del  mobile  imbottito
dell'Area del Distretto.