Art. 9 Istruttoria dei programmi 1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle modalita' e delle condizioni stabilite per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la completezza e la regolarita' della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida e' respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Accertata la regolarita' e la completezza della domanda di agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da parte dei soggetti proponenti e della rispondenza ai criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5 dei programmi di investimento presentati. Nel caso di insussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore comunica al soggetto richiedente l'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le domande di agevolazioni che abbiano superato le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di una attivita' di selezione mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri in cui e' articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonche' la soglia minima per l'accesso alla fase di valutazione di merito. Il punteggio che ogni programma consegue e' ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro. 4. L'attivita' di selezione termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al comma 3. 5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento che conseguono un punteggio pari o superiore a 50. L'avvio alla fase di valutazione di merito e' disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili nella graduatoria di cui al comma 4, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I programmi ammissibili ma non valutati per indisponibilita' delle risorse finanziarie possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione piu' alta nella graduatoria. 6. Qualora piu' programmi di investimento abbiano conseguito lo stesso punteggio, e' data priorita' al programma di investimento che prevede il piu' alto livello occupazionale. 7. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma nella sua forma ristretta costituita dai rappresentanti di Ministero e Regione Basilicata, nel seguito «Comitato di coordinamento». 8. Il Comitato di coordinamento, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al comma 4, provvede ad approvare la stessa. Il Soggetto gestore, successivamente all'approvazione da parte del Comitato di coordinamento, pubblica la graduatoria sul sito http://www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento. 9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore invia una comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti dei programmi avviati alla fase di valutazione di merito ai sensi del comma 5, invitandoli a fornire la documentazione necessaria per detta valutazione, definita nella circolare del Ministero di cui all'art. 6, comma 2. 10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, i soggetti interessati devono inviare la documentazione richiesta secondo le modalita' e gli schemi definiti dal Ministero con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, e resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it. 11. La documentazione di cui al comma 10 e' oggetto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri di valutazione: a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto al progetto imprenditoriale; b) ammissibilita' degli investimenti in termini di pertinenza rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalita' del progetto; c) potenzialita' del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing; d) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. 12. Sono oggetto di valutazione i seguenti ulteriori aspetti: a) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e' valutata la capacita' del progetto di favorire la riconversione produttiva dell'Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'introduzione di nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento; b) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), e' valutata la capacita' del progetto di introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto/servizio nel mercato di riferimento o in nuovi mercati; c) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), e' valutata la capacita' del progetto di supportare processi di riorganizzazione, di incrementare l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale e la capacita' innovativa delle Imprese del Distretto. 13. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base della documentazione di cui al comma 10, il Soggetto gestore verifica che il programma degli investimenti generi un effetto incentivante, ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni: a) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma; b) estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma; c) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma; d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni; e) mancata realizzazione del programma proposto in assenza di agevolazioni.