Art. 9 
 
 
                      Istruttoria dei programmi 
 
  1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di  presentazione
delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle
modalita'  e  delle   condizioni   stabilite   per   l'accesso   alle
agevolazioni,  nonche'  la  completezza  e   la   regolarita'   della
documentazione  ricevuta.  La  domanda  non  considerata  valida   e'
respinta dal Soggetto gestore con  una  specifica  nota  al  soggetto
richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Accertata la regolarita'  e  la  completezza  della  domanda  di
agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla  preliminare  verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da  parte  dei  soggetti
proponenti e della rispondenza ai criteri di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 5 dei programmi di  investimento  presentati.  Nel  caso  di
insussistenza delle  condizioni  di  accesso  alle  agevolazioni,  il
Soggetto gestore comunica al soggetto  richiedente  l'esito  negativo
del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla  citata  legge  n.
241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Le domande di agevolazioni che abbiano superato le verifiche  di
cui ai commi 1 e  2  sono  oggetto  di  una  attivita'  di  selezione
mediante  l'applicazione  dei   criteri   di   valutazione   indicati
nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri  in  cui  e'
articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi  di
investimento, nonche' la soglia minima per  l'accesso  alla  fase  di
valutazione di merito. Il punteggio che ogni  programma  consegue  e'
ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro. 
  4. L'attivita' di selezione termina con la predisposizione  di  una
proposta di graduatoria dei programmi di investimento da avviare alla
fase di  valutazione  di  merito  secondo  l'ordine  decrescente  del
punteggio determinato applicando i criteri e i  rispettivi  parametri
di cui al comma 3. 
  5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
programmi  di  investimento  che  conseguono  un  punteggio  pari   o
superiore a 50.  L'avvio  alla  fase  di  valutazione  di  merito  e'
disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili
nella graduatoria di cui al comma 4, seguendo  l'ordine  decrescente,
dalla  prima   fino   all'esaurimento   delle   risorse   finanziarie
disponibili.  I   programmi   ammissibili   ma   non   valutati   per
indisponibilita' delle risorse  finanziarie  possono  essere  avviati
alla fase di  valutazione  di  merito  qualora  si  liberino  risorse
precedentemente destinate a  programmi  aventi  posizione  piu'  alta
nella graduatoria. 
  6. Qualora piu' programmi di  investimento  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio, e' data priorita' al programma di investimento  che
prevede il piu' alto livello occupazionale. 
  7. Entro 30 giorni dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione
delle  domande  di  agevolazioni  il  Soggetto  gestore  provvede   a
trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato  di  coordinamento
per l'attuazione dell'Accordo di programma nella sua forma  ristretta
costituita dai rappresentanti di Ministero e Regione Basilicata,  nel
seguito «Comitato di coordinamento». 
  8. Il Comitato di coordinamento, entro 15 giorni dalla trasmissione
da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al
comma 4, provvede  ad  approvare  la  stessa.  Il  Soggetto  gestore,
successivamente   all'approvazione   da   parte   del   Comitato   di
coordinamento,     pubblica     la     graduatoria      sul      sito
http://www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata
la  comunicazione  ai  soggetti   interessati   circa   l'esito   del
procedimento. 
  9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione  della  graduatoria,
il  Soggetto  gestore  invia  una   comunicazione,   mediante   posta
elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti  dei  programmi
avviati alla fase di valutazione di merito  ai  sensi  del  comma  5,
invitandoli  a  fornire  la  documentazione  necessaria   per   detta
valutazione, definita nella circolare del Ministero di  cui  all'art.
6, comma 2. 
  10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma 9, i soggetti  interessati  devono  inviare  la  documentazione
richiesta secondo le modalita' e gli schemi  definiti  dal  Ministero
con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, e resi  disponibili  dal
Soggetto    gestore    in    un'apposita     sezione     del     sito
http://www.invitalia.it. 
  11. La documentazione di cui al comma 10 e' oggetto, nel termine di
60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di
una valutazione di merito, comprendente un colloquio con  i  soggetti
proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto
imprenditoriale, basata sui seguenti criteri di valutazione: 
    a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza
e coerenza del profilo dei soci e/o  del  management  aziendale,  per
grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto  al
progetto imprenditoriale; 
    b) ammissibilita' degli investimenti  in  termini  di  pertinenza
rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalita'
del progetto; 
    c) potenzialita' del mercato di riferimento,  del  posizionamento
strategico del relativo business, delle strategie di marketing; 
    d) fattibilita' e  sostenibilita'  economica  e  finanziaria  del
progetto imprenditoriale. 
  12. Sono oggetto di valutazione i seguenti ulteriori aspetti: 
    a) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di
cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e'  valutata  la  capacita'  del
progetto  di  favorire  la  riconversione  produttiva  dell'Area  del
Distretto in settori alternativi alla filiera  del  mobile  imbottito
mediante l'introduzione di nuove soluzioni organizzative e produttive
nel mercato di riferimento; 
    b) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di
cui all'art. 5, comma 3, lettera b), e'  valutata  la  capacita'  del
progetto   di   introdurre   innovazioni   di   processo    e/o    di
prodotto/servizio nel mercato di riferimento o in nuovi mercati; 
    c) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di
cui all'art. 5, comma 3, lettera c), e'  valutata  la  capacita'  del
progetto di supportare processi di riorganizzazione, di  incrementare
l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo  commerciale  e  la
capacita' innovativa delle Imprese del Distretto. 
  13. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni,  sulla  base
della documentazione di cui al comma 10, il Soggetto gestore verifica
che il programma degli investimenti generi un  effetto  incentivante,
ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) incremento rilevante, per effetto  delle  agevolazioni,  delle
dimensioni del programma; 
    b) estensione rilevante, per effetto  delle  agevolazioni,  della
portata del programma; 
    c)  incremento  rilevante,  per   effetto   delle   agevolazioni,
dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma; 
    d)  riduzione  significativa  dei  tempi  di  realizzazione   del
programma oggetto delle agevolazioni; 
    e) mancata realizzazione del programma  proposto  in  assenza  di
agevolazioni.