(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                        Allegato n. 1 
                                            (articolo 5, commi 1 e 2) 
 
1. Condizioni di ammissibilita' alle  agevolazioni  per  i  programmi
  riferiti alle attivita' di produzione e  distribuzione  di  energia
  elettrica e di calore 
    I programmi di  investimento  ammissibili  devono  riguardare  la
produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore,  di  cui
alle  classi  35.1  e  35.3  della  classificazione  delle  attivita'
economiche Ateco 2007, limitatamente  agli  impianti  che  concorrono
all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio  energetico,
con potenza non superiore a 50 MW elettrici. 
    A tal fine: 
      a) per impianti che concorrono  all'incremento  dell'efficienza
energetica  e  al  risparmio  energetico  si  intendono:  quelli   di
cogenerazione, quelli che  utilizzano  calore  di  risulta,  fumi  di
scarico ed altre forme di  energia  recuperabile  in  processi  e  in
impianti   e   quelli   che   utilizzano   fonti   fossili   prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati; 
      b)  gli  impianti  di  cogenerazione   sono   quelli   definiti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  e  rispondenti  ai
valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il
Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' medesima. Detti impianti
devono  obbligatoriamente  dotarsi,  nell'ambito  del  programma   da
agevolare, della strumentazione necessaria per la  rilevazione  degli
elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite.  Il
mancato raggiungimento di tali valori, ridotti  del  5%  in  ciascuno
degli anni del periodo previsto dall'articolo 7, comma 6 del presente
decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata
nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata
al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni; 
      c) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative
agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del  vapore  e
dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa
produttrice, siano realizzati su  terreni  di  cui  l'impresa  stessa
abbia piena disponibilita', per la  parte  necessaria  a  raggiungere
l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non  oltre  il
territorio comunale nel quale e'  ubicato  l'impianto  di  produzione
oggetto del programma da agevolare. 
2. Elenco delle attivita' di servizi ammissibili 
N.B.: le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine  di
  una loro  corretta  e  puntuale  individuazione,  ai  codici  della
  Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, alla  quale,
  pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. 
    52 - Magazzinaggio e attivita'  di  supporto  ai  trasporti,  con
esclusione dei mezzi di trasporto. 
    61 - Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione,  registrazione,
amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e  trasmissione
di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di  spettacoli
e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da  quelli
titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o  televisiva
in ambito nazionale di cui  alla  legge  6  agosto  1990,  n.  233  e
successive modifiche e integrazioni. 
    Informatica e attivita' connesse, limitatamente a: 
      a) produzione di software, consulenza informatica  e  attivita'
connesse  (rif.  62.0),  ivi  inclusi   i   servizi   connessi   alla
realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la  produzione  e/o
diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca  e
all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico; 
      b) elaborazione dei dati, hosting e attivita' connesse, portali
web (rif. 63.1); 
      c) edizione di software (rif. 58.2); 
      d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12); 
      e) riparazione e manutenzione  di  altre  macchine  di  impiego
generale (rif. 33.12.5); 
      f) riparazione e manutenzione di computer e  periferiche  (rif.
95.11.0); 
      g) attivita'  dei  disegnatori  grafici  di  pagine  web  (rif.
74.10.21). 
    72 - Ricerca scientifica e sviluppo, ivi  inclusi  i  servizi  di
assistenza  alla  ricerca  e  all'introduzione/adattamento  di  nuove
tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i  servizi  di
consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli  di
supporto  alla  ricerca  e  all'innovazione  tecnologica   in   campo
informatico e telematico. 
    Attivita' professionali, scientifiche e  tecniche,  limitatamente
a: 
      a) ricerche di mercato (rif.  73.20),  ivi  inclusi  i  servizi
connessi  alle  problematiche  del  marketing  e  della  penetrazione
commerciale e dell'import-export; 
      b) attivita' di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi  inclusa
la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e
le   pianificazioni,    l'organizzazione    amministrativo-contabile,
l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica
e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione
dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti; 
      c) attivita' degli studi di architettura, ingegneria  ed  altri
studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di  manutenzione  e
sicurezza impiantistica, i  servizi  connessi  alla  realizzazione  e
gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio  energetico
e per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive,  i
servizi per l'introduzione di nuovi  vettori  energetici,  i  servizi
connessi  alle  problematiche  dell'energia,   ambientali   e   della
sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi
alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche
residuali, con tecniche avanzate; 
      d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2); 
      e) attivita' dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3); 
      f) collaudi e analisi tecniche (rif.  71.20),  ivi  compresi  i
servizi  connessi  alle  problematiche  riguardanti  la  qualita'   e
relativa certificazione nell'impresa; 
      g) laboratori fotografici per lo sviluppo  e  la  stampa  (rif.
74.20.2) e attivita' di aerofotografia (rif. 74.20.12); 
      h) attivita' di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92); 
      i)  design  e  styling  relativo  a   tessili,   abbigliamento,
calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per  la  casa
(rif. 74.10.1 e 74.10.9); 
      l) attivita' dei call center (rif. 82.20). 
    Fornitura di acqua; reti  fognarie,  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti e risanamento, limitatamente a: 
      a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e
38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale; 
      b)  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico   (rif.
37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio,  sedimentazione,
decantazione con mezzi chimici, trattamento  con  fanghi  attivati  e
altri processi finalizzati alla depurazione  delle  acque  reflue  di
origine industriale. 
3. Attivita' non ammissibili  per  divieti  e  limitazioni  derivanti
dalle vigenti disposizioni comunitarie 
    Siderurgia: tutte le attivita' connesse alla produzione di almeno
uno dei seguenti prodotti: 
      a)  ghisa  grezza  e  ferro-leghe:  ghisa  per  la   produzione
dell'acciaio,  ghisa  per  fonderia  e  altre  ghise  grezze,   ghisa
manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; 
      b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro,  d'acciaio
comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti,
compresi  i  lingotti   destinati   alla   fucinatura   di   prodotti
semilavorati:  blumi,  billette  e  bramme;  bidoni,  coils,   larghi
laminati a caldo; prodotti finiti a  caldo  di  ferro,  ad  eccezione
della produzione di acciaio liquido  per  colatura  per  fonderie  di
piccole e medie dimensioni; 
      c) prodotti  finiti  a  caldo  di  ferro,  d'acciaio  comune  o
d'acciaio speciale:  rotaie,  traverse,  piastre  e  stecche,  travi,
profilati pesanti e barre da  80  mm.  e  piu',  palancole,  barre  e
profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm.,  vergella,
tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le
bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre
e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti  di  150  mm.  e
piu', ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili  metallici,
barre lucide e ghisa; 
      d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere  piombate,
banda  nera,  lamiere  zincate,  altre  lamiere  rivestite,   lamiere
laminate  a  freddo,  lamiere  magnetiche,  nastro   destinato   alla
produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; 
      e) tubi: tutti i tubi senza  saldatura  e  i  tubi  saldati  in
acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. 
    Cantieristica navale: cosi' come contemplata nella  comunicazione
della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti
di  Stato  al  settore  della  costruzione  navale,   2006/C   260/03
pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006. 
    Industria carboniera: cosi' come individuata nel  regolamento  CE
n.  1407/2002,  concernente  gli   aiuti   di   Stato   all'industria
carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002. 
    Fibre sintetiche: attivita' relative a: 
      a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre
e filati poliesteri,  poliammidici,  acrilici  o  polipropilenici,  a
prescindere dal loro impiego finale; 
      b) polimerizzazione  (compresa  la  policondensazione)  laddove
questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti
utilizzati; 
      c) qualsiasi processo  ausiliario,  connesso  all'installazione
contemporanea di capacita' di estrusione/testurizzazione da parte del
potenziale beneficiario o di un'altra societa' del  gruppo  cui  esso
appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita'  economica
in questione risulti di norma integrato a  tali  capacita'  sotto  il
profilo degli impianti utilizzati. 
4.    Precisazioni    sulle    attivita'    di    trasformazione    e
commercializzazione di prodotti agricoli 
    Nell'ambito    delle    attivita'     di     trasformazione     e
commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attivita' di
fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione  o  di
sostituzione  del  latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento  (CEE)  n.  1898/87  del
Consiglio,  relativo  alla  protezione  del  latte  e  dei   prodotti
lattiero-caseari all'atto della commercializzazione. 
    Ai fini del presente decreto: 
      a) per "prodotti agricoli" si intendono: 
        1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato,  esclusi
i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano  nel  campo
di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
        2) i  prodotti  di  cui  ai  codici  NC  4502,  4503  e  4504
(sugheri); 
        3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei
prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo  3,  paragrafo  2,  del
regolamento (CEE) n. 1898/87; 
      b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione  del  latte  e
dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero
essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma  la  cui
composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono  grassi
o proteine d'origine non casearia con o senza proteine  derivate  dal
latte  ["prodotti  diversi  dai  prodotti  lattiero-caseari"  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87]; 
      c)  per  "trasformazione  di  prodotti  agricoli"  si   intende
qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo,  in  cui  il  prodotto
ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre  un  prodotto
agricolo,  ad  eccezione  delle  attivita'  agricole  necessarie  per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 
      d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende
la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo  scopo  di
vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi  altro  modo
detto prodotto, ad eccezione della  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  avviene  in   locali   separati
riservati a tale scopo.