Allegato 1 Allegato n. 1 (articolo 5, commi 1 e 2) 1. Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, limitatamente agli impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici. A tal fine: a) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati; b) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'articolo 7, comma 6 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni; c) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita', per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare. 2. Elenco delle attivita' di servizi ammissibili N.B.: le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. 52 - Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto. 61 - Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni. Informatica e attivita' connesse, limitatamente a: a) produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse (rif. 62.0), ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico; b) elaborazione dei dati, hosting e attivita' connesse, portali web (rif. 63.1); c) edizione di software (rif. 58.2); d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12); e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5); f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0); g) attivita' dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21). 72 - Ricerca scientifica e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico. Attivita' professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a: a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export; b) attivita' di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti; c) attivita' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate; d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2); e) attivita' dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3); f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20), ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualita' e relativa certificazione nell'impresa; g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attivita' di aerofotografia (rif. 74.20.12); h) attivita' di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92); i) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9); l) attivita' dei call center (rif. 82.20). Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a: a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale; b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale. 3. Attivita' non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie Siderurgia: tutte le attivita' connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti di 150 mm. e piu', ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. Cantieristica navale: cosi' come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006. Industria carboniera: cosi' come individuata nel regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002. Fibre sintetiche: attivita' relative a: a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati; c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacita' di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra societa' del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita' economica in questione risulti di norma integrato a tali capacita' sotto il profilo degli impianti utilizzati. 4. Precisazioni sulle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli Nell'ambito delle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attivita' di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione. Ai fini del presente decreto: a) per "prodotti agricoli" si intendono: 1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87; b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87]; c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attivita' agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.