Art. 4 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto i seguenti soggetti  che,  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
abbiano una unita'  produttiva  attiva  nel  territorio  del  cratere
sismico aquilano: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3); 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443; 
    d) centri di ricerca con personalita' giuridica; 
    e) Organismi di ricerca, limitatamente ai progetti  congiunti  di
cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo  di  tre,
possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. 
  3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 non devono trovarsi nelle  condizioni  indicate  all'art.  3,
comma 6, della Direttiva.