Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, abbiano una unita' produttiva attiva nel territorio del cratere sismico aquilano: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) centri di ricerca con personalita' giuridica; e) Organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di tre, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. 3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni i soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 3, comma 6, della Direttiva.