Art. 9 Fase negoziale 1. Il Ministero, nella fase di negoziazione, procede a valutare le possibili ricadute economiche e occupazionali del programma proposto e, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto 8 aprile 2013 del Ministro per la coesione territoriale citato nelle premesse, concorda con il soggetto proponente, richiedendogli tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari: a) gli eventuali adeguamenti delle modalita' e della tempistica di realizzazione del programma; b) la definizione dei costi ammissibili, tenuto conto anche della valutazione degli esperti di cui all'art. 8, comma 2; c) la definizione delle modalita' dell'intervento agevolativo, sia in termini di forme che d'intensita' di aiuto, nei limiti massimi previsti all'art. 6. 2. Nel contempo il Ministero, con il supporto di societa' in house, provvede a: a) valutare le capacita' economico-finanziarie del soggetto proponente, sia con riferimento al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma, sia con riferimento alle prospettive di rimborso del finanziamento agevolato; b) verificare, con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER. 3. Il Ministero conclude la fase di negoziazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 8, comma 5, e ne comunica l'esito al soggetto proponente. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.