Art. 2 
 
 
               Indennizzi previsti per gli' ovicaprini 
 
  1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni  da  corrispondere  ai
proprietari degli ovini  abbattuti  perche'  infetti  da  brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 111,15 a  capo  per  i
capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 81,06 a capo per  i  capi
non iscritti, risulta diminuita  in  €  109,22  a  capo  per  i  capi
iscritti ai libri genealogici e in € 79,98 a  capo  per  i  capi  non
iscritti,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2013  per  gli  animali
abbattuti nel corso dell'anno 2013. 
  2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni  da  corrispondere  ai
proprietari di  caprini  abbattuti  perche'  infetti  da  brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 145,87 a  capo  per  i
capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo  per  i  capi
non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata sia  per  i  capi
iscritti che per i  capi  non  iscritti  ai  libri  genealogici,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali  abbattuti  nel  corso
dell'anno 2013.