Art. 2 Indennizzi previsti per gli' ovicaprini 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 111,15 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 81,06 a capo per i capi non iscritti, risulta diminuita in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.