Art. 3 Disposizioni finali 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 ottobre 2013 Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 397