Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Le  maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento   previste
dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano  anche  ai
casi  di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni   a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. 
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2013 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                             De Girolamo 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 397