Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica,  deve  essere
tempestivamente   comunicata   alla   Divisione   XIV   -    Rapporti
istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi
di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento  per
l'impresa e l'internazionalizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
- Direzione Generale delle Relazioni Industriali e  dei  Rapporti  di
Lavoro Divisione VI. 
  2.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  fatto  dell'organismo,
rilevante ai fini del mantenimento  dell'accreditamento  deve  essere
tempestivamente comunicata ad Accredia. 
  3. L'organismo mette a disposizione della  Divisione  XIV  e  della
Divisione VI, ai fini di controllo dell'attivita' di  certificazione,
un  accesso  telematico  alla  propria  banca  dati   relativa   alle
certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.