Art. 4 
 
  1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e  della
notifica alla Commissione europea e  per  i  successivi  rinnovi,  ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a  carico
dell'Organismo di certificazione. 
  2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo  economico  ed  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro  trenta  giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  determinazione  delle  tariffe  e  delle  relative  modalita'  di
versamento, previsto all'articolo 11, comma 2, -  1-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato  in
preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio  della
presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.