Art. 8 
 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  Il Dipartimento del tesoro dara' regolare comunicazione all'ufficio
di gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate  in
forza   del   presente   decreto,   indicando   i   dati   finanziari
caratteristici  di  ciascuna  di  esse;  tale  comunicazione   potra'
avvenire anche utilizzando mezzi informatici. 
  Il  Dipartimento  del  tesoro  dara'  preventiva  comunicazione  al
Ministro  di  quelle  operazioni  che  per  le  loro  caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze  nella
gestione del debito rendano opportuno derogare ai  limiti  posti  nel
presente  decreto,  le  scelte  conseguenti  verranno  sottoposte  al
Ministro stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni