Art. 5 
 
  1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e
della notifica alla Commissione europea, compresi quelli  inerenti  i
successivi rinnovi della notifica sono  a  carico  dell'organismo  di
certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52. 
  2. L'organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale de decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  emanato
di concerto con i Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze,  recante  disposizioni  sulla
determinazione  delle  tariffe  e   delle   relative   modalita'   di
versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art.  11,  comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  214
richiamato i] preambolo, versa al Ministero dello sviluppo  economico
ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  le  sole  spese
per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e
alla notifica alla Commissione europea.