IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
e in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 174, che prevede che il Ministero  della  salute,  a  seguito  dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/41/UE della  Commissione  del  26  novembre
2012,  che  ha  iscritto  l'acido  nonanoico  come  principio  attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione dell'acido nonanoico  per  il
tipo di prodotto 2 disinfettanti per aree private  e  aree  sanitarie
pubbliche e altri biocidi, e' il 1° ottobre 2014 e  che  pertanto,  a
decorrere da tale data, l'immissione sul  mercato  dei  disinfettanti
per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri  biocidi,  aventi
come unica sostanza attiva l'acido nonanoico per il tipo di  prodotto
2, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'art.
3 del decreto legislativo n. 174 del 2000; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/41/UE, e'
possibile  che  prodotti  contenenti  l'acido  nonanoico  come  unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2012/41/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per disinfettanti per aree private  e  aree  sanitarie
pubbliche e altri biocidi gia' presenti sul mercato aventi come unica
sostanza attiva l'acido nonanoico e' il 30 settembre 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il 30 settembre  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei disinfettanti per aree private e aree
sanitarie pubbliche e altri biocidi contenenti l'acido nonanoico gia'
presenti sul mercato come prodotti di  libera  vendita  o  registrati
come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 174 del 2000  devono  pervenire
al Ministero della salute entro il 30 settembre 2014; 
  Considerato che dopo il 30 settembre 2016 non possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva l'acido nonanoico  rientranti  nella  categoria
dei disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri
biocidi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei disinfettanti per aree private  e  aree
sanitarie pubbliche e altri  biocidi  e  che  contengono  come  unica
sostanza attiva l'acido nonanoico  non  possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 30 settembre 2016 se non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti l'acido nonanoico impiegati come
disinfettanti per aree private e aree  sanitarie  pubbliche  e  altri
biocidi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/41/UE della commissione del
26 novembre 2012, l'acido nonanoico e' qualificato sostanza biocida a
seguito della sua iscrizione nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2.  Nell'allegato  1  al   presente   decreto   si   riportano   le
specificazioni  con  cui  la  direttiva  2012/41/UE  ha  iscritto  la
sostanza acido nonanoico nell'allegato 1 della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  ottobre  2014,  l'immissione   sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 2 disinfettanti per aree  private  e
aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, di cui all'allegato IV  del
decreto legislativo n. 174 del 2000, contenenti il  principio  attivo
acido  nonanoico  come  unica  sostanza  attiva,  e'  subordinata  al
rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3  del   medesimo
decreto legislativo.