Art. 3 
 
  1. L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare  -
DQA» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale,  il
proprio statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio
sistema qualita', le modalita' di controllo e il  sistema  tariffario
cosi' come depositati presso il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di   detta
autorita'. 
  2. L'organismo autorizzato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare  -
DQA»  comunica  e  sottopone   all'approvazione   ministeriale   ogni
variazione  concernente  il  personale   ispettivo   indicato   nella
documentazione  presentata,   la   composizione   del   Comitato   di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo  decidente
i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero  risultare
oggettivamente incompatibili con il  mantenimento  del  provvedimento
autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.