Art. 4 
 
  1.  Nel  periodo  di  vigenza   dell'autorizzazione   «Dipartimento
Qualita' Agroalimentare - DQA» restera'  iscritto  nell'elenco  degli
organismi privati di controllo di cui  all'art.  14,  comma  7  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno  che  non  intervengano  motivi
ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  2.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della  autorizzazione
«Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» e' tenuto ad adempiere a
tutte  le  disposizioni  complementari  che   l'autorita'   nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.