Art. 4 1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.