Art. 7 L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2013 Il direttore generale: La Torre