Art. 2 
 
 
        Categorie di contribuenti alle quali non si applicano 
                        gli studi di settore 
 
  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano: 
    a) nei confronti dei contribuenti che hanno  dichiarato  compensi
di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85,  comma
1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  di
ammontare superiore a euro 5.164.569; 
    b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o
associate; 
    c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi.