Art. 5 
 
 
                  Comunicazione dei dati rilevanti 
          ai fini dell'applicazione degli studi di settore 
 
  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi. 
  2.  I  modelli  di  dichiarazione,  le  relative  istruzioni  e  le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.