(Allegato-art. 1)
 
Regolamento concernente gli obblighi  di  pubblicita'  e  trasparenza
      relativi all'organizzazione e all'attivita' della CONSOB 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
      a) "decreto": il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
recante  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni"; 
      b) "CONSOB": la Commissione Nazionale  per  le  Societa'  e  la
Borsa istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216; 
      c) "Commissione": il Presidente e i membri della Commissione; 
      d) "sito istituzionale": il sito web della CONSOB all'indirizzo
www.consob.it; 
      e) "pubblicazione": la pubblicazione nella  sezione  "Autorita'
Trasparente" del sito istituzionale della CONSOB dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti  l'organizzazione  e  l'attivita'
della stessa conformemente a quanto stabilito dal decreto; 
      f)  "compensi":  le  somme  percepite  dai   componenti   della
Commissione e dai dipendenti costituenti reddito da lavoro dipendente
o assimilato ai fini contributivi; 
      g)  "compensi  relativi  al  rapporto  di   consulenza   o   di
collaborazione": le somme  spettanti  ai  titolari  di  incarichi  di
collaborazione o consulenza, al netto degli oneri accessori; 
      h)  "titolari  di  incarichi  amministrativi  di  vertice":  il
Direttore  Generale,  il  Vice  Direttore  Generale,  il   Segretario
Generale, l'Avvocato Generale e i Funzionari Generali; 
      i) "titolari di  incarichi  dirigenziali":  i  Responsabili  di
unita' organizzative a prescindere dalla qualifica rivestita; 
      l) "altri titolari di posizioni dirigenziali": gli appartenenti
alla   carriera   direttiva   superiore   non   preposti   a   unita'
organizzative; 
      m) "costo del personale": il  conto  annuale  del  personale  e
delle relative spese sostenute di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del
decreto.