Art. 20. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB 1. La CONSOB pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai suoi recapiti telefonici e alla sua casella di posta elettronica; d) per i procedimenti a istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni e a cui presentare le istanze; e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso della CONSOB; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine previsto per la sua conclusione; i) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni previste dall'art. 21. 2. Con riferimento all'utilizzo di moduli e formulari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto.