(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi  di
                       competenza della CONSOB 
 
    1.  La  CONSOB  pubblica  i  dati  relativi  alle  tipologie   di
procedimento  amministrativo  di  propria  competenza.  Per  ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
      a) una breve descrizione del procedimento  con  indicazione  di
tutti i riferimenti normativi utili; 
      b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
      c) il nome del responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai
suoi recapiti telefonici e alla sua casella di posta elettronica; 
      d) per i  procedimenti  a  istanza  di  parte,  gli  atti  e  i
documenti  da  allegare  all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,
compresi  i  fac-simile  per  le  autocertificazioni,  anche  se   la
produzione a corredo dell'istanza e'  prevista  da  norme  di  legge,
regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,  nonche'  gli
uffici ai quali rivolgersi per informazioni e  a  cui  presentare  le
istanze; 
      e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere
le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 
      f) il termine fissato per la  conclusione  del  procedimento  e
ogni altro termine procedimentale rilevante; 
      g) i procedimenti  che  possono  concludersi  con  il  silenzio
assenso della CONSOB; 
      h) gli strumenti di tutela, amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di  adozione  del  provvedimento
oltre il termine previsto per la sua conclusione; 
      i) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni previste dall'art. 21. 
    2.  Con  riferimento  all'utilizzo  di  moduli  e  formulari,  si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'art.  35,  comma  2,  del
decreto.