Art. 4. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente, fermi restando gli specifici termini previsti dal presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza almeno annuale, fermi restando gli specifici termini previsti dal presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5. 3. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 6. 4. Per la conservazione dei documenti, delle informazioni e dei dati alla scadenza del termine previsto dal comma 3, si applica l'art. 9, comma 2, del decreto.