(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
 
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  22,  i   documenti
contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati
tempestivamente, fermi restando gli specifici  termini  previsti  dal
presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per  la
trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5. 
    2. I documenti contenenti altre informazioni e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria  sono  mantenuti  aggiornati  con  cadenza
almeno annuale, fermi restando gli  specifici  termini  previsti  dal
presente Regolamento, ovvero indicati nel Programma triennale per  la
trasparenza e l'integrita' previsto dall'art. 5. 
    3. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati  per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e  9,
comma 6. 
    4. Per la conservazione dei documenti, delle informazioni  e  dei
dati alla scadenza del termine  previsto  dal  comma  3,  si  applica
l'art. 9, comma 2, del decreto.