Art. 7. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione della CONSOB 1. La CONSOB pubblica le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicate le informazioni relative: a) al Presidente e ai membri della Commissione; b) all'articolazione delle unita' organizzative, con indicazione delle competenze, delle risorse a disposizione e dei nomi dei Responsabili; c) all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione della CONSOB, mediante l'organigramma; d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali della CONSOB.