Art. 8. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti della Commissione 1. Con riferimento ai componenti della Commissione, sono pubblicati i seguenti documenti e informazioni: a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi spettanti; d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 7 giugno 1974, n. 216. 2. La CONSOB pubblica i dati previsti dal comma 1 entro tre mesi dalla nomina dei componenti della Commissione e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.