Art. 9. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1. La CONSOB pubblica le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili; d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 7 giugno 1974, n. 216. 2. La CONSOB, relativamente agli altri titolari di posizioni dirigenziali, pubblica le informazioni previste dal comma 1, lettera c), in forma aggregata. 3. La CONSOB pubblica le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. 4. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla CONSOB, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. La CONSOB pubblica gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. 5. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 4, il pagamento del corrispettivo costituisce illecito disciplinare per il dirigente che l'ha disposto, punibile con il pagamento di una sanzione fino alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli importi provenienti dal pagamento della sanzione sono destinati dalla CONSOB allo svolgimento di iniziative volte a promuovere la tutela dei risparmiatori. 6. La CONSOB pubblica i dati previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro.