(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi
            dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
 
    1. La  CONSOB  pubblica  le  seguenti  informazioni  relative  ai
titolari di  incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di  incarichi
dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti: 
      a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
      b) il curriculum vitae; 
      c) i compensi relativi al rapporto  di  lavoro,  con  specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili; 
      d) gli altri eventuali incarichi con oneri  a  carico  di  enti
pubblici o privati e  l'indicazione  dei  compensi  spettanti,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge  7  giugno
1974, n. 216. 
    2. La CONSOB, relativamente  agli  altri  titolari  di  posizioni
dirigenziali, pubblica le informazioni previste dal comma 1,  lettera
c), in forma aggregata. 
    3. La  CONSOB  pubblica  le  seguenti  informazioni  relative  ai
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 
      a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
      b) il curriculum vitae; 
      c)  i  compensi  relativi  al  rapporto  di  consulenza  o   di
collaborazione. 
    4. La pubblicazione degli estremi degli atti di  conferimento  di
incarichi  dirigenziali  a  soggetti   estranei   alla   CONSOB,   di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi  titolo
per i quali e' previsto un  compenso,  completi  di  indicazione  dei
soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare
erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia  dell'atto
e per la liquidazione dei relativi compensi. La CONSOB  pubblica  gli
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto,  la  durata  e  il
compenso dell'incarico. 
    5. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 4,
il pagamento del corrispettivo costituisce illecito disciplinare  per
il dirigente che l'ha disposto, punibile  con  il  pagamento  di  una
sanzione fino alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del
danno del destinatario ove ricorrano le condizioni previste dall'art.
30 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Gli  importi
provenienti dal pagamento della sanzione sono destinati dalla  CONSOB
allo svolgimento di iniziative  volte  a  promuovere  la  tutela  dei
risparmiatori. 
    6. La CONSOB pubblica i dati previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 entro
tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre  anni  successivi
alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro.