(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
    1. L'assemblea ordinaria e'  regolarmente  costituita  quando  e'
rappresentato almeno un quarto del capitale. 
    2. In mancanza, l'assemblea e' rinviata a non meno di 8 e  a  non
piu' di 15 giorni di distanza dalla  prima  convocazione.  In  questa
seconda riunione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia
la parte di capitale rappresentata. 
    3. Del rinvio  dell'assemblea  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione. 
    4. Nell'assemblea di  seconda  convocazione  non  possono  essere
prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.