(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
    1. I verbali delle assemblee  presso  l'Amministrazione  centrale
sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine  del
mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea
e da due partecipanti a cio' delegati dall'assemblea.