Art. 17. 1. Il Consiglio superiore si riunisce di norma presso l'Amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore. 2. Le riunioni possono svolgersi, qualora particolari circostanze lo richiedano, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza ubicati presso le sedi della Banca, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione e di votare in tempo reale. 3. Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso. 4. Il Consiglio e' legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci. 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parita' di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto. 6. I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono sottoscritti dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.