Art. 19. 1. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonche' la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca. 2. Il Consiglio superiore non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. In conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio: a) esamina e approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e la destinazione dell'utile netto secondo le modalita' previste dal Titolo V; b) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa; c) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione; d) emana i regolamenti interni dell'Istituto; e) determina la pianta organica del personale, nomina i dipendenti e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi; f) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; g) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonche' l'assetto organizzativo generale della Banca; h) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore; i) nomina i corrispondenti della Banca all'estero; j) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca; k) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico; l) vigila sul rispetto dei requisiti di partecipazione al capitale della Banca previsti dall'art. 3, sulla ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti previsti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile; m) delibera su tutte le altre questioni concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli. 4. Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare: - sugli indirizzi strategici aziendali; - sul consuntivo annuale degli impegni di spesa; - sui risultati degli accertamenti ispettivi interni; - sugli impieghi delle disponibilita' dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.