(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
    1. Al Consiglio  superiore  spettano  l'amministrazione  generale
nonche' la vigilanza sull'andamento della  gestione  e  il  controllo
interno della Banca. 
    2. Il Consiglio superiore non ha alcuna ingerenza  nelle  materie
relative  all'esercizio  delle  funzioni  pubbliche  attribuite   dal
Trattato, dallo  Statuto  del  SEBC  e  della  BCE,  dalla  normativa
dell'Unione  europea  e  dalla  legge  alla  Banca  d'Italia   o   al
Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali. 
    3. In conformita' alle disposizioni legislative e  regolamentari,
il Consiglio: 
      a) esamina e approva, su proposta del Direttorio,  il  progetto
di bilancio e la destinazione dell'utile netto secondo  le  modalita'
previste dal Titolo V; 
      b) approva il bilancio annuale di previsione degli  impegni  di
spesa; 
      c) autorizza i contratti che importano alienazione di  immobili
per somma  superiore  a  1  milione  di  euro  e  le  transazioni,  i
concordati e le cessioni riguardanti crediti  di  somme  superiori  a
200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e  sulle
azioni giudiziarie  che,  per  la  loro  importanza,  il  Governatore
ritenga di sottoporre alla sua approvazione; 
      d) emana i regolamenti interni dell'Istituto; 
      e)  determina  la  pianta  organica  del  personale,  nomina  i
dipendenti e adotta i provvedimenti per la  cessazione  dal  servizio
dei medesimi; 
      f)  approva  gli  accordi  stipulati  con   le   organizzazioni
sindacali; 
      g)  adotta   le   deliberazioni   riguardanti   l'articolazione
territoriale nonche' l'assetto organizzativo generale della Banca; 
      h) nomina e revoca i reggenti presso le sedi  e  i  consiglieri
presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra
essi debbano assumere l'ufficio di censore; 
      i) nomina i corrispondenti della Banca all'estero; 
      j) determina le norme e le condizioni per le  operazioni  della
Banca; 
      k) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme  a
scopo di  beneficenza  o  per  contributi  a  iniziative  d'interesse
pubblico; 
      l) vigila sul  rispetto  dei  requisiti  di  partecipazione  al
capitale della Banca  previsti  dall'art.  3,  sulla  ricorrenza  dei
requisiti di onorabilita' in  capo  agli  esponenti  aziendali  e  ai
partecipanti  dei  soggetti  acquirenti  previsti  dalla   disciplina
normativa e statutaria a questi applicabile; 
      m)  delibera  su   tutte   le   altre   questioni   concernenti
l'amministrazione   generale   della   Banca   che,   non   demandate
all'assemblea   dei   partecipanti,   il   Governatore   ritenga   di
sottoporgli. 
    4.  Il  Consiglio  viene  informato  dal  Governatore  sui  fatti
rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare: 
    - sugli indirizzi strategici aziendali; 
    - sul consuntivo annuale degli impegni di spesa; 
    - sui risultati degli accertamenti ispettivi interni; 
    - sugli impieghi delle disponibilita' dei  fondi,  delle  riserve
statutarie  e  degli  accantonamenti  a  garanzia   del   trattamento
integrativo di quiescenza del personale.