(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
    1. I censori non possono essere piu' di quattro  presso  ciascuna
sede o succursale. 
    2. I  censori  prendono  contezza  dell'andamento  dell'attivita'
delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati. 
    3. Per incarico dei sindaci,  eseguono  verifiche  di  cassa  che
devono comunque essere effettuate in modo completo  da  due  di  essi
almeno una volta ogni trimestre. 
    4.  Riferiscono  al  Collegio   sindacale,   per   le   eventuali
comunicazioni al Governatore,  le  proposte  e  le  osservazioni  che
credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente
notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al  Consiglio
di reggenza.