Art. 21. 1. I censori non possono essere piu' di quattro presso ciascuna sede o succursale. 2. I censori prendono contezza dell'andamento dell'attivita' delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati. 3. Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre. 4. Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.