Art. 27. 1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Direttore generale e' affiancato dai Vice Direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi puo' sostituire il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. 2. La firma di uno dei Vice Direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.