(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
    1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Direttore generale e'
affiancato dai Vice Direttori generali, che lo sostituiscono in  caso
di assenza  o  impedimento.  Ciascuno  di  essi  puo'  sostituire  il
Governatore e il Direttore generale in  caso  di  loro  contemporanea
assenza o impedimento. 
    2. La firma di uno dei Vice Direttori generali fa piena prova  di
fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del
Direttore generale.