Art. 33. 1. In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, la' dove non vi sia un vice direttore, alla sostituzione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale. 2. Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il piu' anziano di nomina e, a parita' di nomina, di eta' dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.