(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
    1. Il Governatore ha facolta' in ogni caso di  delegare,  sentito
il Direttorio, un ispettore o  un  altro  impiegato  della  Banca  ad
assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali. 
    2.  I  reggenti,  i  consiglieri,  gli  impiegati  delegati   dal
Governatore e i vice direttori, che sostituiscono  temporaneamente  i
direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le  attribuzioni
e le facolta' di questi.