Art. 34. 1. Il Governatore ha facolta' in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali. 2. I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta' di questi.