(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
    1. Alle operazioni di anticipazione contro  pegno  erogate  dalla
Banca  d'Italia  non  si  applicano  le  disposizioni  relative  alla
revocabilita' degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie,  nei
casi di procedure concorsuali. 
    2. I titoli, valori o merci dati in pegno garantiscono  qualsiasi
ragione o diritto che, nei confronti della persona o societa' che  ha
costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza  di  altre
operazioni. 
    3. Le garanzie  pignoratizie  a  qualsiasi  titolo  costituite  a
favore della Banca d'Italia garantiscono altresi'  di  pieno  diritto
con l'intero loro valore qualsiasi altro credito diretto e  indiretto
della Banca verso chi le ha costituite, anche se il  credito  non  e'
liquido ed esigibile ovvero e' sorto anteriormente o  successivamente
alla operazione garantita.