Art. 38. 1. Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilita' degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure concorsuali. 2. I titoli, valori o merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o societa' che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni. 3. Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia garantiscono altresi' di pieno diritto con l'intero loro valore qualsiasi altro credito diretto e indiretto della Banca verso chi le ha costituite, anche se il credito non e' liquido ed esigibile ovvero e' sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.